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RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ASL SU MEDICI CONVENZIONATI PER L'ASSISTENZA

MEDICO-GENERICA

 

SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO RCP MEDICO - NOTE OPERATIVE

 

 

PROVVEDIMENTO IVAS DI DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLA POLIZZA RCP MEDICO ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.

 

 

DALL’AGOSTO 2014 ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER MEDICI E SANITARI LIBERI PROFESSIONISTI NESSUN OBBLIGO PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

 

Per agevolare l’adempimento dell’obbligo assicurativo imposto dalle nuove disposizioni in ambito sanitario, Insieme ai nostri Partners abbiamo ottenuto dagli assicuratori la riduzione dei costi assicurativi per le nuove adesioni sino al 30/12/2015.

L’obbligo di assicurazione per chi esercita la professione sanitaria è infatti scattato il 14 agosto e anche se non si applica medici e sanitari dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, essi potrebbero comunque incorrere in un’azione di rivalsa dalla Corte dei Conti per recuperare l’ammontare delle somme pagate dall’Azienda per colpa grave.

La nostra risposta a questa imposizione è stata quindi quella di affiancare alle nostre già vantaggiose tariffe per i medici e sanitari dipendenti ospedalieri anche quelli per i liberi professionisti.

 

POLIZZA R.C. PROFESSIONALE
 
SULL’OPERATIVITA’ IN PRIMO O SECONDO RISCHIO DELLE DUE POLIZZE.
A1.- POLIZZA R.C. PROFESSIONALE La polizza Assicuratrice Milanese spa regolamenta il profilo in esame all’art. 16 n. 2 delle condizioni generali di polizza: “qualora l’attività del medico assicurato sia svolta all’interno di ASL, Casa di Cura, Ente Ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti ugualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall’Ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell’Ente, per la sola ipotesi di insolvenza da parte del medesimo Ente”. Tale clausola è costruita in maniera tale che il medico sia sempre e comunque tenuto indenne dalle responsabilità, nel rispetto dell’assetto degli obblighi risarcitori tra il medico esercente la propria attività in regime libero professionale in favore di una struttura sanitaria (casa di cura o ente ospedaliero) e detta struttura sanitaria. Tale assetto trova titolo nelle norme di legge e nel pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, in virtù del quale laddove venga riconosciuta una responsabilità professionale in capo al medico libero professionista che operi in una struttura sanitaria, di essa dovrà rispondere in via diretta ed esclusiva la struttura e non il paziente. Costituisce oramai ius receptum quello secondo cui la responsabilità per i danni occorsi al paziente in seguito alla non corretta esecuzione della prestazione terapeutica da questi richiesta, incombe sulla struttura in funzione del contratto di spedalità e sul singolo medico che l’ha eseguita per effetto di contatto sociale. Affermazione quest’ultima che viene effettuata dalla giurisprudenza sia con riferimento alle ipotesi in cui il paziente richieda la prestazione terapeutica alla 2 struttura pubblica o privata e non quindi al singolo medico che viene poi invece incaricato dalla struttura stessa di fornirla nel proprio interesse e per proprio conto, sia con riferimento alle ipotesi in cui il sanitario, non dipendente della struttura sanitaria, risulti essere anche “di fiducia” del paziente o comunque dal medesimo direttamente scelto. * * * Sempre sotto il profilo in esame attinente l’operatività in primo e/o secondo rischio della copertura assicurativa, rileviamo come la polizza rilasciata da Assicuratrice Milanese spa copra tutte le ipotesi di responsabilità del medico sia relativamente all’attività svolta all’interno della struttura sia relativamente a quella svolta all’esterno, sempre in regime libero professionale. Sotto quest’ultimo profilo, evidenziamo come la polizza del libero professionista sia talmente ampia da operare non solo con riferimento ad una specifica casa di cura ma con riferimento all’attività prestata ovunque. La polizza CARIGE solo apparentemente copre in primo rischio. In realtà è riduttiva rispetto a quella rilasciata da Assicuratrice Milanese spa. Esaminiamo l’art. 23. Esso prevede l’operatività in secondo rischio (“la presente polizza agirà in eccesso ai massimali garantiti da detta altra polizza”) per tutti i casi in cui “esista” una polizza “stipulata dall’Azienda sanitaria o da struttura privata ove l’Assicurato esercita la professione che copre il personale”. Poiché l’assicurazione del “personale” medico è un obbligo discendente dalla legge, la polizza Carige opererà sempre in secondo rischio. Tanto ciò è vero che segue la precisazione “in caso di non operatività dell’altra assicurazione, la presente polizza si intenderà operante a primo rischio”.
A2.- RETROATTIVITA’ 3 La polizza Assicuratrice Milanese spa, all’art. 17, prevede che “l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto e conseguenti anche a comportamenti gravemente colposi posti in essere prima della data di effetto della polizza”. La retroattività, dunque, fermo restando il disposto di cui all’art. 1892 c.c., è illimitata. La Polizza Carige, invece, all’art. 19, prevede una retroattività di soli due anni. Poiché nell’ambito della responsabilità professionale medica, tra la condotta del professionista ed il manifestarsi del danno in capo al paziente può intercorrere un lasso di tempo estremamente lungo e poiché, comunque, non meno lunga sarà la successiva attività di accertamento di responsabilità e di stabilizzazione e quantificazione del danno, è agevole rilevare le differenti garanzie concesse con una retroattività illimitata ed una retroattività biennale.
A3.- POSTUMA Ai sensi dell’art. 17 bis della polizza Assicuratrice Milanese spa “l’assicurazione copre tutti gli errori dipendenti da colpa grave commessi e i sinistri avvenuti nel periodo di validità del contratto, in qualsiasi momento contestati, senza limiti di tempo. La garanzia si estende automaticamente a favore degli eredi per il caso di morte dell’Assicurato in pendenza del contratto di assicurazione senza alcun onere o costo aggiuntivo”. La postuma è dunque illimitata. La polizza Carige, all’art. 20, prevede una garanzia postuma di 12 mesi, con il limite “per l’intero periodo assicurato, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati” del massimale annuo stabilito in polizza. Tale garanzia è estremamente limitativa sotto il profilo temporale, specie se rapportata alle limitazioni della garanzia retroattiva. 4 Ed invero, nei sinistri di r.c. professionale medica, alla luce di quanto già sopra precisato, l’abbinamento di retroattività e postuma illimitate permette all’assicurato di non correre alcun rischio di mancanza di copertura, non solo tenuto conto del tempo intercorrente fra condotta colposa, denuncia di sinistro, accertamento e liquidazione del danno, ma anche nel caso di successione di polizze nel tempo con diversi assicuratori.
A4.- DURATA DELLA POLIZZA La polizza Assicuratrice Milanese dura 5 anni a condizioni normative e tariffarie invariate. L’eventuale risoluzione della Convenzione con SIAARTI non produce alcun effetto sul contratto assicurativo individuale del singolo medico. Il rapporto ASSICURATO/SIAARTI è del tutto ininfluente sul rapporto assicurativo nel quale, unico contraente, è l’assicurato. Tale situazione deriva dal fatto che la Polizza Assicuratrice Milanese è una polizza in Convenzione, nel senso che per potere accedere alle condizioni normative e tariffarie in esame occorre essere soci SIAARTI. Una volta, però, stipulata la polizza, il contratto assicurativo è individuale e le sue sorti prescindono dalla Convenzione o da altre vicende attinenti SIAARTI, ASSITA o altro. La Polizza Carige (cfr. art. 5 “clausola di recesso della convenzione”) dura 3 anni e, comunque, anche in tale limitato periodo, può essere disdettata sia da AAROI sia da Carige con un preavviso che per il primo anno è di 90 giorni e, a partire dal 2° anno, a seguito di ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, è di 30 giorni. In ogni caso, poi, poiché Contraente è AAROI e non il singolo assicurato, tutte le vicende relative ai rapporti CARIGE/AAROI (a cui il medico è estraneo) si ripercuotono sull’assicurato e tutte le vicende attinenti il rapporto 5 ASSICURATO/AAROI (es. mancato o ritardato pagamento della quota associativa) si ripercuotono sul rapporto assicurativo e quindi determinano la sospensione della copertura. Tale situazione deriva dal fatto che condizione di adesione alla Convenzione è l’essere iscritto alla AAROI-EMAC ed essere in regola con il pagamento della relativa quota associativa. Nella polizza r.c. professionale non viene espressamente regolamentata la situazione in cui, nel corso del rapporto assicurativo, l’assicurato perda la qualità di associato ovvero non si sia in regola con i pagamenti della quota associativa. Tuttavia nell’ambito della tutela giudiziaria, per la stessa ipotesi, riprevede espressamente la risoluzione del rapporto assicurativo (vd. artt. 1 e 10). Cosa accade allora se l’Anestesista ha pagato il premio di polizza, ma non ha inteso rinnovare la iscrizione alla AAROI pagando la relativa quota? E’ o non è assicurato? * * * Esaminate le principali garanzie assicurative così come vengono regolamentate nell’una e nell’altra polizza, di seguito evidenzieremo, nello specifico, le ulteriori CLAUSOLE DELLA POLIZZA CARIGE che presentano evidenti pregiudizi a carico dell’assicurato. Nel caso in cui il Broker non adempia alle obbligazioni previste a suo carico, “le garanzie prestate con la presente polizza restano sospese”. In altre parola: l’operatività della garanzia è subordinata alla attività di un soggetto terzo con il quale l’assicurato non ha alcun rapporto diretto. Art. 4 L’ultimo comma è una enorme limitazione presentata sotto forma di garanzia aggiuntiva. Si prevede, infatti, la copertura assicurativa “per i danni arrecati Art. 12 6 all’immagine dell’Ente presso cui esercita la propria attività professionale in caso di rivalsa da parte dello stesso Ente per colpa grave dell’assicurato ed esclusivamente in conseguenza di un comportamento colposo che abbia determinato la morte o le lesioni di un terzo, purchè la colpa grave sia stata successivamente accertata con sentenza di condanna passata in giudicato emessa dalla Corte dei Conti. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza del sottolimite di euro 10.000 per sinistro/anno”. Quindi: il danno in parola è coperto solo a condizioni specifiche e con un massimale che, rapportato a morte o lesioni, è del tutto insufficiente. Nell’ambito della “gestione delle vertenze di danno” sono previsti obblighi in capo all’assicurato correlati al diritto della Società di “rivalersi sull’assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi”. Art. 16 Dalla clausola in esame emerge altresì la conferma della mancanza del diritto in capo all’assicurato di libera scelta di legali e tecnici: “la Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano con essa concordati”. Ed ancora, Carige e AAOROI (quindi, con esclusione dell’assicurato) “concorderanno un elenco di tecnici e legali cui fare riferimento”. Art. 21 E’ prevista la maggiorazione di premio laddove l’assicurato – per la sola ipotesi di cessazione dell’attività - intenda prorogare la polizza di 24 mesi (anziché 36 mesi): premio aggiuntivo per un periodo di copertura minore?! In ogni caso, “l’assicurato che eserciterà tale facoltà per la polizza di primo rischio dovrà obbligatoriamente esercitarla anche per la polizza di secondo rischio”. E’ dunque imposto un obbligo aggiuntivo, anche laddove l’assicurato potrebbe non avere interesse al mantenimento della doppia polizza, avendo l’esigenza solo dell’una o 7 dell’altra.
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